Descrizione
Diritto di accesso "documentale"
L'accesso documentale è il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi. Si considera documento amministrativo ogni rappresentazione grafica di atti formali, creati dalla Provincia o dalla stessa utilizzati per svolgere l’attività amministrativa.
La disciplina applicabile è quella dell'art. 32 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per poter esercitare il diritto di accesso documentale occorre essere titolare di un interesse:
- diretto, ossia personale, che deve cioè appartenere alla sfera del richiedente e non ad altri soggetti
- concreto è necessario un collegamento tra il richiedente ed un bene della vita coinvolto dall'atto o dal documento
- attuale in riferimento alla richiesta di accesso ai documenti
- corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale viene chiesto l'accesso
La richiesta di accesso documentale può essere presentata:
A) per l'accesso agli atti in materia EDILIZIA, tramite l'apposito servizio digitale al seguente link: https://www.comune.mori.tn.it/Servizi/Richiesta-di-accesso-agli-atti-in-materia-edilizia
B) per altre tipologie di accesso agli atti, tramite l'apposito servizio digitale al seguente link: https://www.comune.mori.tn.it/Servizi/Richiesta-di-accesso-agli-atti
Contro i provvedimenti di rifiuto (espresso o tacito), ma anche di differimento dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, oppure inoltrare richiesta di riesame al difensore civico, entro trenta giorni dal provvedimento di diniego o di differimento.