Descrizione
Diritto di accesso "documentale"
L'accesso documentale è il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi. Si considera documento amministrativo ogni rappresentazione grafica di atti formali, creati dalla Provincia o dalla stessa utilizzati per svolgere l’attività amministrativa.
Per poter esercitare il diritto di accesso documentale occorre essere titolare di un interesse:
- diretto, ossia personale, che deve cioè appartenere alla sfera del richeidente e non ad altri soggetti
- concreto è necessario un collegamento tra il richiedente ed un bene della vita coinvolto dall'atto o dal documento
- attuale in riferimento alla richiesta di accesso ai documenti
- corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale viene chiesto l'accesso
La disciplina applicabile è quella dell'art. 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e D.P.P. 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg, dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè, per le parti ancora attuali, il Regolamento comunale in materia di procedimento, partecipazione e semplificazione dell'attività amministrativa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dd. 12 aprile 1995, come aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 dd.29.12.2009.
La richiesta di accesso documentale può essere presentata utilizzando il modulo appositamente predisposto con una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.mori.tn.it
telefono: 0464916210
fax: 0464916300
e-mail: mazzucchinicola@comune.mori.tn.it
e-mail certificata: protocollo@pec.comune.mori.tn.it
Altri Rimedi
Contro i provvedimenti di rifiuto (espresso o tacito), ma anche di differimento dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, oppure inoltrare richiesta di riesame al difensore civico, entro trenta giorni dal provvedimento di diniego o di differimento.