Amministrazione Trasparente

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Accesso documentale

Descrizione

Diritto di accesso "documentale"

L'accesso documentale è il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi. Si considera documento amministrativo ogni rappresentazione grafica di atti formali, creati dalla Provincia o dalla stessa utilizzati per svolgere l’attività amministrativa.

Per poter esercitare il diritto di accesso documentale occorre essere titolare di un interesse:

  • diretto, ossia personale, che deve cioè appartenere alla sfera del richeidente e non ad altri soggetti
  • concreto è necessario un collegamento tra il richiedente ed un bene della vita coinvolto dall'atto o dal documento
  • attuale in riferimento alla richiesta di accesso ai documenti
  • corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale viene chiesto l'accesso

La disciplina applicabile è quella dell'art. 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e D.P.P. 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg, dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè, per le parti ancora attuali, il Regolamento comunale in materia di procedimento, partecipazione e semplificazione dell'attività amministrativa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dd. 12 aprile 1995, come aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 dd.29.12.2009.

La richiesta di accesso documentale può essere presentata utilizzando il modulo appositamente predisposto con una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.mori.tn.it
telefono: 0464916210
fax: 0464916300
e-mail: mazzucchinicola@comune.mori.tn.it
e-mail certificata: protocollo@pec.comune.mori.tn.it

Altri Rimedi

Contro i provvedimenti di rifiuto (espresso o tacito), ma anche di differimento dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, oppure inoltrare richiesta di riesame al difensore civico, entro trenta giorni dal provvedimento di diniego o di differimento.

 

Descrizione breve

(Art. 32 e seguenti della L.P. 23/92 - Art. 22 della Legge 241/90) "L'accesso ai documenti amministrativi è consentito, previa presentazione di richiesta motivata, a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso".

Data:

22/01/2018

Ultimo aggiornamento:

19/08/2025 15:31

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