L'unione è certificata dal documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti,
l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.
Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di
stato civile.
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. Dall'unione civile deriva l'obbligo all'assistenza morale e
materiale e alla coabitazione.
Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. Le disposizioni
che si riferiscono al matrimonio o ai coniugi si applicano anche alle parti dell'unione civile.
L'unione civile si scioglie per:
- volontà di scioglimento manifestata anche disgiuntamente dalle parti, davanti all'ufficiale di stato civile
- morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti.
Se vi sono cause impeditive, quali la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile, l'unione è nulla.
L'unione civile può essere impugnata da ciascuna delle parti, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro
che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale.