Dichiarazione convivenza di fatto

  • Servizio attivo

Istanza per dichiarare la convivenza di fatto

A chi è rivolto

Il servizio è disponibile per tutti i cittadini residenti nel Comune di Mori.

Mori

Descrizione

Per la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero di mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o
della convivenza, occorre che siano rese le dichiarazioni da parte dei soggetti interessati.

Si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca
assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile
(anche rispetto a terze persone – infatti la convivenza è dichiarata nulla se emerge un vincolo di coniugio con terza persona).
Non viene fatta alcuna distinzione di sesso.

L’istituto della convivenza è uno strumento utilizzabile da coloro che non intendano unirsi in matrimonio o in unione civile. In
sintesi, tra i diritti rivenienti dalla convivenza vi sono:

  • quello della reciproca assistenza anche in ospedale ed in carcere (con conseguente diritto di visita);
  • quello della permanenza nella casa di comune residenza e successione nel contratto di locazione;
  • il diritto di prendere decisioni terapeutiche;
  • il diritto all'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
  • il diritto ad un minimale obbligo di mantenimento della parte più debole nella coppia.;
  • il diritto al risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti della convivenza;
  • l'obbligo di corrispondere gli alimenti.

Le parti potranno regolare con atto pubblico di fronte ad un notaio (o con scrittura privata autenticata da notaio o avvocato) i loro
rapporti con un "contratto di convivenza" disciplinando i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

  • in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
  • in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Il contratto di convivenza
Una cosa è la “convivenza di fatto” che si concretizza con l'iscrizione nel registro della popolazione con gli effetti sopra esposti,
un’altra cosa è il “contratto di convivenza”.
La stipula del contratto di convivenza è lo strumento perché i conviventi possano disciplinare i rapporti matrimoniali relativi alla
loro vita in comune. La norma riconosce la possibilità di stipulare contratti di convivenza attraverso i quali le parti potranno
fissare la comune residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune e il regime patrimoniale di elezione ecc..
Il contratto di convivenza è correlato con la costituzione della “convivenza di fatto” - che sorge con la dichiarazione da farsi
davanti all’ufficiale di anagrafe - e la presuppone. In generale, nel contratto di convivenza le parti possono scegliere il regime
patrimoniale della comunione dei beni. In mancanza di opzione, tra le parti vige il regime della separazione, non essendo detto
vincolo derivante dalla convivenza di fatto equiparabile a quello matrimoniale o al vincolo delle unioni civili, per i quali vige il
regime della comunione dei beni, salvo espressa volontà di scelta del regime della separazione.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura
privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e
all’ordine pubblico.
Alla convivenza di fatto non si applicano le discipline:

  • della separazione e del divorzio;
  • della successione ereditaria;
  • della reversibilità della pensione;
  • della cittadinanza.

N.B.: La convivenza di fatto, pur riconoscendo dei diritti ai soggetti che ne facciano parte, non è idonea a creare uno “status”,
come avviene per il legame di matrimonio fra due persone di sesso diverso o fra due persone dello stesso sesso civilmente
unite. Pertanto lo status dei conviventi non cambia a seguito della costituzione di una convivenza (rimarranno cioè nubili/celibi,
divorziate/i o vedove/i).

Legge applicabile in presenza di cittadini stranieri
Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la
legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed
europee che regolano il caso di cittadinanza plurima.

Come fare

È necessario compilare il modulo di dichiarazione nelle sue parti e inoltrarlo, correlato della restante documentazione richiesta, all'ufficio di competenza.

Per un appuntamento con l'Ufficio Demografici-Stato Civile si rimanda al servizio FilaVia.

Cosa serve

  • modulo compilato;
  • copia documento d'identità;
  • per i cittadini stranieri: dichiarazione stato civile rilasciata dal proprio consolato.

Modulo - Costituzione delle convivenze di fatto

Modulo da presentare, compilato nelle sue parti, per dichiarare la convivenza di fatto.

Cosa si ottiene

Convivenza di fatto

Tempi e scadenze

45 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

GRATUITO

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