A chi è rivolto
Il servizio è disponibile per tutti i cittadini residenti nel Comune di Mori.
Istanza per dichiarare la convivenza di fatto
Il servizio è disponibile per tutti i cittadini residenti nel Comune di Mori.
Per la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero di mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o
della convivenza, occorre che siano rese le dichiarazioni da parte dei soggetti interessati.
Si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca
assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile
(anche rispetto a terze persone – infatti la convivenza è dichiarata nulla se emerge un vincolo di coniugio con terza persona).
Non viene fatta alcuna distinzione di sesso.
L’istituto della convivenza è uno strumento utilizzabile da coloro che non intendano unirsi in matrimonio o in unione civile. In
sintesi, tra i diritti rivenienti dalla convivenza vi sono:
Le parti potranno regolare con atto pubblico di fronte ad un notaio (o con scrittura privata autenticata da notaio o avvocato) i loro
rapporti con un "contratto di convivenza" disciplinando i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
Il contratto di convivenza
Una cosa è la “convivenza di fatto” che si concretizza con l'iscrizione nel registro della popolazione con gli effetti sopra esposti,
un’altra cosa è il “contratto di convivenza”.
La stipula del contratto di convivenza è lo strumento perché i conviventi possano disciplinare i rapporti matrimoniali relativi alla
loro vita in comune. La norma riconosce la possibilità di stipulare contratti di convivenza attraverso i quali le parti potranno
fissare la comune residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune e il regime patrimoniale di elezione ecc..
Il contratto di convivenza è correlato con la costituzione della “convivenza di fatto” - che sorge con la dichiarazione da farsi
davanti all’ufficiale di anagrafe - e la presuppone. In generale, nel contratto di convivenza le parti possono scegliere il regime
patrimoniale della comunione dei beni. In mancanza di opzione, tra le parti vige il regime della separazione, non essendo detto
vincolo derivante dalla convivenza di fatto equiparabile a quello matrimoniale o al vincolo delle unioni civili, per i quali vige il
regime della comunione dei beni, salvo espressa volontà di scelta del regime della separazione.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura
privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e
all’ordine pubblico.
Alla convivenza di fatto non si applicano le discipline:
N.B.: La convivenza di fatto, pur riconoscendo dei diritti ai soggetti che ne facciano parte, non è idonea a creare uno “status”,
come avviene per il legame di matrimonio fra due persone di sesso diverso o fra due persone dello stesso sesso civilmente
unite. Pertanto lo status dei conviventi non cambia a seguito della costituzione di una convivenza (rimarranno cioè nubili/celibi,
divorziate/i o vedove/i).
Legge applicabile in presenza di cittadini stranieri
Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la
legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed
europee che regolano il caso di cittadinanza plurima.
È necessario compilare il modulo di dichiarazione nelle sue parti e inoltrarlo, correlato della restante documentazione richiesta, all'ufficio di competenza.
Per un appuntamento con l'Ufficio Demografici-Stato Civile si rimanda al servizio FilaVia.