Resta invariato l’obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni certificanti di verificare, su richiesta del soggetto privato
corredata dal consenso del dichiarante, la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ed eventualmente confermare
quanto oggetto della dichiarazione.
A seguito di tale richiesta, che dovrà quindi riportare un esplicito riferimento all’autocertificazione, la Pubblica Amministrazione
potrà rilasciare un’informativa o un certificato, con valenza meramente sostitutiva o integrativa della verifica
dell’autocertificazione.