Descrizione
Domenica 4 maggio 2025 si svolgerà l'elezione diretta del Sindaco, del Consiglio comunale.
Ogni elettore potrà votare nel proprio seggio, indicato sulla tessera elettorale personale dalle ore 7 alle 22.
L'eventuale ballottaggio, nel caso in cui nessuno dei candidati Sindaco superi il 50% dei voti validi, si svolgerà domenica 18 maggio sempre dalle ore 7 alle 22.
Per essere ammesso al voto ogni elettore dovrà esibire la tessera elettorale assieme ad un documento di identità personale.
CHI PUO VOTARE?
Possono votare i cittadini italiani che, alla data di domenica 4 maggio, hanno compiuto i 18 anni, sono iscritti nelle liste elettorali, e risiedono nel comune di Mori.
Il cittadino che diventa maggiorenne dopo il 4 maggio non potrà votare nemmeno all’eventuale ballottaggio, visto che per poter votare è necessario essere maggiorenni alla data del primo turno di votazione.
Possono votare anche i cittadini dell'Unione europea residenti a Mori che abbiano richiesto di votare presentando specifica domanda entro il 25 marzo 2025.
Elezione del sindaco e del consiglio comunale
In tutti i comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 3.000 abitanti si
vota per l’elezione del sindaco e per l’elezione dei consiglieri comunali utilizzando
un’unica scheda elettorale.
Sulle schede di questi comuni sono indicati all’interno di un rettangolo i nominativi dei
candidati alla carica di sindaco, secondo l’ordine stabilito con sorteggio.
Sulla destra dei nominativi sono riportati i contrassegni della lista o delle liste collegate
al candidato alla carica di sindaco, secondo l’ordine di sorteggio.
Infine, a fianco di ciascun contrassegno, si trovano due righe sulle quali l’elettore può
esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati consiglieri appartenenti ad una
delle liste collegate al candidato sindaco.
L’elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso
collegate tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
L’elettore può votare tracciando un segno sia su un contrassegno di lista sia sul
nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato.
L’elettore può tracciare un segno solo sul nome del candidato alla carica di sindaco senza
esprimere un voto per la lista o una delle liste che lo sostengono.
In questo caso il voto va attribuito solo al candidato sindaco.
L’elettore può manifestare fino ad un massimo di due preferenze, esclusivamente per
candidati della lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo nelle apposite righe
tracciate a fianco del contrassegno il cognome, se necessario il cognome ed il nome, dei
candidati prescelti, compresi nella lista votata. Qualora il candidato abbia due cognomi
l’elettore può scriverne solo uno.
La legge regionale non prevede l’obbligo di scegliere tra candidati di genere diverso.
Non è consentito il voto disgiunto, ossia votare per un candidato alla carica di sindaco e
per una lista ad esso non collegata. In questo caso tutti i voti sono nulli.