Sei in: Home > Ufficio Tributi sovracomunale > Documentazione Specifica > Trambileno > Informazioni Ici

Informazioni Ici - Anno 2010

COMUNE di TRAMBILENO

ATTENZIONE: A PARTIRE DALL’ANNO D’IMPOSTA 2008 E’ PREVISTA PER LEGGE L’ESENZIONE DALL’I.C.I. PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CONTRIBUENTE. IN PARTICOLARE, SONO ESENTI:
l’abitazione utilizzata come residenza dal contribuente e dalla sua famiglia;
UNA pertinenza dell’abitazione (garage, cantina e simili);
il fabbricato abitativo concesso in comodato (uso) gratuito a parente entro il primo grado (figlio o genitore) che vi risieda, ed UNA pertinenza dell’appartamento stesso;
l’ex abitazione di persona ora ricoverata in casa di riposo o struttura sanitaria di accoglienza, a condizione che il fabbricato non sia dato in locazione o in uso gratuito;
l’abitazione assegnata ad uno dei due coniugi in caso di separazione o divorzio, per la quota di proprietà del coniuge non assegnatario, a condizione che lo stesso non sia titolare di diritti reali su altro fabbricato idoneo all’abitazione.
SI PRECISA CHE PER GODERE DELL’ESENZIONE IL CONTRIBUENTE NON DEVE PRESENTARE NESSUNA DICHIARAZIONE O RICHIESTA.
L’ESENZIONE NON SI APPLICA AI FABBRICATI ISCRITTI NELLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E A9, CHE CONTINUANO A PAGARE L’I.C.I. IN BASE ALLE ALIQUOTE E DETRAZIONI SOTTO RIPORTATE. L’ESENZIONE, IN BASE ALLE ISTRUZIONI PERVENUTE DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, NON SI APPLICA NEPPURE ALL’ABITAZIONE POSSEDUTA DA CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’A.I.R.E.
Il Comune di TRAMBILENO con deliberazione del Consiglio Comunale ha stabilito le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta ai fini I.C.I. a valere per il 2010:
- aliquota per abitazione principale : 4 per mille
- aliquota per tutti gli altri immobili : 5 per mille
- detrazione per abitazione principale : €. 120,00=
- l’imposta NON E’ DOVUTA se l’importo annuale è INFERIORE O UGUALE A € 12,00=
ALIQUOTE E DETRAZIONI SONO IDENTICHE A QUELLE IN VIGORE NEL 2009.
Il Comune di Trambileno comunica inoltre, in base al Regolamento I.C.I. in vigore:

a) per abitazione principale si intende l’unità immobiliare utilizzata direttamente dal contribuente e dalla sua famiglia (residenza); costituisce abitazione principale il fabbricato concesso in comodato (uso) gratuito (non affittato) ad un parente entro il primo grado (figli o genitori) ivi residente. Come sopra illustrato, dal 2008 questi fabbricati sono esenti da I.C.I.;

b) il garage (o altra pertinenza, gruppi catastali C2, C6 e C7 se autonomamente iscritti in catasto) a servizio dell’abitazione principale (o dell’abitazione data in comodato gratuito a parente o affine) è considerato assimilato all’abitazione principale e dal 2008 è esente da I.C.I. Si precisa che tale trattamento si applica a una sola pertinenza, cioè un solo garage o una sola pertinenza (v. sopra);

c) le aree fabbricabili pagano con l’aliquota del 5 per mille; per quanto riguarda i valori delle aree fabbricabili, si invita a contattare l’Ufficio Tributi Sovracomunale (vedi indicazioni finali) per conoscere i valori indicativi forniti dal Consiglio Comunale. ATTENZIONE: data la particolare delicatezza della materia “AREE FABBRICABILI” (con particolare riguardo al presupposto dell’imposta ed ai casi in cui un terreno è considerato fabbricabile ai fini I.C.I.) si consiglia di contattare sempre, per tale tipologia, l’Ufficio Tributi Sovracomunale, anche in caso di semplice dubbio, FERMO RESTANDO CHE I TERRENI AGRICOLI NON SONO SOGGETTI AD I.C.I. E LE AREE DESTINATE AD ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA’ SULLE QUALI SI REALIZZANO VOLUMETRIE SI’. Si ricorda inoltre che i fabbricati in fase di ristrutturazione PAGANO L’I.C.I. COME AREE FABBRICABILI E NON QUINDI COME FABBRICATI.

d) per quanto riguarda le modalità di versamento I.C.I., anche per il 2010 il contribuente può effettuare un unico versamento entro il 20 dicembre 2010 per l’intera imposta dovuta. In altre parole, il contribuente NON HA ALCUN OBBLIGO DI VERSARE ACCONTI NEL MESE DI GIUGNO, può effettuare un solo versamento a dicembre, ma è comunque libero, a sua scelta, di effettuare i versamenti in due o più rate. L’importante, per non incorrere in sanzioni, è che l’I.C.I. dovuta per l’anno 2010 sia interamente versata entro il 20 dicembre 2010. PER IL 2010 LA RISCOSSIONE VIENE EFFETTUATA DA EQUITALIA TRENTINO ALTO ADIGE - SUDTIROL (n. C/C personalizzato per ogni Comune, reperibile presso Equitalia stessa o presso il Comune) OPPURE UTILIZZANDO IL MODELLO F24.

e) Nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver effettuato il versamento può rivolgersi all’Ufficio Sovracomunale per verificare la possibilità di utilizzare il RAVVEDIMENTO OPEROSO, che permette la regolarizzazione con sanzioni estremamente ridotte.

Lo sportello per le informazioni base è confermato presso i singoli Comuni, mentre ogni chiarimento in ordine alle modalità di applicazione dell’imposta (esclusa l’effettuazione dei calcoli) dovrà essere chiesto all’Ufficio Sovracomunale costituito presso il Comune di Mori – via Scuole 2 – 0464/916281 oppure 916282 oppure 916283 oppure 916284. I Regolamenti e le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.mori.tn.it. Periodicamente, con calendario fissato, i Funzionari dell’Ufficio Sovracomunale sono presenti presso i singoli Comuni.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.
- rag. Dalbosco Linda -

 


Documenti Allegati